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Quota 100 e opzione donna: le novità

Scritto da Redazione il 18 gennaio 2019

Quota 100 e opzione donna: le novità

Se ne parla da mesi ma ora il momento è arrivato: ieri è stato approvato il decreto legge che contiene le modifiche alle regole di pensionamento. La novità più importante è "Quota 100", di cui avevamo parlato qui spiegando tra l’altro che a rigore non si tratterebbe di una quota. Rispetto alle ipotesi di questo autunno è stato chiarito che le cosiddette "finestre" sono di tipo mobile: vuol dire che una volta maturati i requisiti per la pensione occorre attendere un periodo fisso per la decorrenza effettiva: 3 mesi per i dipendenti privati, 6 mesi per i pubblici.

Questi aggiornamenti sono stati inseriti nel calcolo disponibile su www.irpef.info/pensionequando.html. Tra pubblico e privato ci sono altre piccole differenze: coloro che hanno già conseguito il diritto al pensionamento con 62 anni di età e 38 di contributi entro dicembre 2018 potranno uscire il primo aprile se dipendenti privati, il primo agosto se invece lavorano nella PA. Secondo una prassi che dovrebbe essere confermata, i privati delle varie gestioni Inps accedono alla pensione il primo giorno del mese dopo quello della decorrenza, i pubblici invece il giorno immediatamente successivo.

Va anche ricordato che Quota 100 è stata presentata come una misura sperimentale, in vigore nel triennio 2019-2021: resta da vedere se il governo che ci sarà tra un paio d’anni la confermerà o meno. Il calcolo di Irpef.info prevede comunque - a scelta - la possibilità di includere questa opzione anche dopo il 2021 oppure di escluderla del tutto, per poter valutare e confrontare i diversi scenari possibili. La legge prevede esplicitamente che il requisito dei 62 anni sia adeguato in futuro con il meccanismo dell’aspettativa di vita.

Quanto a "opzione donna", ugualmente inclusa nel calcolo, il requisito di età è stato portato a 58 anni per le lavoratrici dipendenti (dai precedenti 57 anni e 7 mesi) e a 59 per le autonome. Sia l’età sia il requisito contributivo di 35 anni devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2018. Resta da chiarire - servirà probabilmente la circolare Inps - se la finestra lunga prevista in questo particolare caso (12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome) debba scattare dal momento teorico del conseguimento del diritto, che può essere passato anche da tempo, oppure successivamente.