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Pensioni: come si calcola "quota 100" (che poi non è una quota)

Scritto da Redazione il 18 ottobre 2018

Pensioni: come si calcola "quota 100" (che poi non è una quota)

In materia di pensioni, è la novità più attesa per il 2019: come previsto dal programma di governo, sarà introdotta una nuova forma di uscita anticipata, ormai nota come "quota 100". Chiamarla "quota" è in realtà piuttosto improprio: le nuove regole prevedono infatti la possibilità di lasciare il lavoro per coloro che hanno raggiunto un’età di 62 anni potendo vantare allo stesso tempo 38 anni di versamenti contributivi. Dunque 62+38 è l’unico modo di arrivare a 100: per chi ad esempio raggiunga la contribuzione richiesta a 63 anni, la somma farà 101: non si può far valere 63+37.

I dettagli sono ancora incerti e verranno chiariti nei prossimi giorni. Ad esempio, è stata annunciata l’applicazione di "finestre di uscita", simili a quelle in vigore prima della riforma Fornero: sarebbero quattro all’anno, dunque chi matura i requisiti in un trimestre potrà effettivamente accedere alla pensione il primo giorno del trimestre successivo. Resta da chiarire quale sarà la data di uscita per coloro che hanno già raggiunto i requisiti prima del 2019: a livello politico è stato ipotizzato il mese di febbraio.

Su Irpef.info è già possibile verificare in via sperimentale la possibilità di uscita con "quota 100". In attesa dell’articolato di legge, si ipotizzano quattro finestre fissate al primo di gennaio, di aprile, di luglio, di ottobre. Nel 2019 la prima finestra sarebbe a febbraio, riservata a chi ha raggiunto i requisiti entro il 2018. Provvisoriamente non si applicano finestre di uscita diversificate per i dipendenti pubblici (come invece potrebbe essere previsto) ed il requisito dei 62 anni è soggetto ad incremento periodico in base al meccanismo di adeguamento all’aspettativa di vita: questi aspetti saranno eventualmente rivisti appena possibile. Quando il diritto all’uscita con "quota 100" matura prima della pensione di vecchiaia questa viene comunque indicata come prevalente se l’accesso effettivo alla pensione risulta precedente a causa della "finestra".