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Detrazioni per ristrutturazione e risparmio energetico: come risparmiare

Scritto da Redazione il 18 marzo 2019

Detrazioni per ristrutturazione e risparmio energetico: come risparmiare

In quindici anni, le regole per fruire della detrazione Irpef per le ristrutturazioni e poi della detrazione Irpef per il risparmio energetico sono state modificate più volte. Dal giugno scorso le due agevolazioni sono state ulteriormente prorogate (fino al 31 dicembre): l’importo della detrazione è salito al 65 per cento per il risparmio energetico, mentre nel caso di ristrutturazione è possibile detrarre anche le spese per l’acquisto di mobili.

Che differenza c’è tra la detrazione per le ristrutturazioni e quella per il risparmio energetico?

La prima agevolazione, introdotta originariamente nel 1998, riguarda in generale le ristrutturazioni edilizie e - per le spese sostenute tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013 - anche i mobili destinati all’arredo dell’immobile da ristrutturare. La seconda, in vigore dal 2007, è invece relativa a particolari interventi finalizzati al risparmio energetico. Dal gennaio del 2014, a meno di ulteriori modifiche legislative, le due agevolazioni confluiranno in una sola, fissata al 36 per cento, ma strutturale: fa parte cioè dell’ordinamento fiscale italiano e non avrà più bisogno di essere rifinanziata di anno in anno per poter essere applicata.

Quale delle due è più vantaggiosa?

La detrazione per il risparmio energetico resta tuttora più vantaggiosa: la percentuale del 65 per cento si confronta con il 50 (in precedenza era il 55 contro il 36); a differenza del passato non c’è più alcun vantaggio relativamente al numero di anni in cui lo sconto viene "spalmato": in entrambi i casi sono dieci. Per le ristrutturazioni, è stato cancellato anche il meccanismo in vigore fino al 2011, che permetteva ai contribuenti anziani di sfruttare la detrazione in un un numero di anni minore (tre o cinque). Con l’eventuale confluenza delle due agevolazioni al 36% dal gennaio 2014 il risparmio energetico resterà leggermente più conveniente perché i limiti di spesa sono in generale più elevati: fino a 100.000 euro contro i 48.000 delle ristrutturazioni.

Visti i ripetuti cambiamenti delle regole, come bisogna regolarsi per i lavori che si prolungano nel tempo?

Per quanto riguarda le percentuali di detrazione, si applica a ciascuna tranche di spesa quella in vigore nel momento in cui è stata effettuata. I limiti di spesa, che si riferiscono all’intervento complessivo, scattano quando viene raggiunta la soglia in vigore in un determinato periodo. Ad esempio per un intervento di ristrutturazione iniziato a maggio 2012, che prosegue fino a settembre, la spesa ammissibile alla detrazione è al massimo di 96.000 euro. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (circolare 13/E del 9/5/13) era possibile però scegliere di fruire della detrazione per le spese sostenute dal 26 giugno in poi sfruttando quindi il plafond di 96.000 euro. Invece se i lavori iniziano a settembre 2013 e si prolungano nel 2014, dopo il primo gennaio in assenza di correttivi il limite tornerà a 48.000 e dunque presumibilmente non si potrà detrarre più nulla se quella soglia è già stata superata.

Quali sono i lavori ammissibili per le ristrutturazioni? E per il risparmio energetico?

L’elenco dei lavori per i due tipi di detrazione si può trovare rispettivamente nella guida dell’Agenzia delle Entrate e sul sito dedicato dell’Enea. Relativamente alla prima, in generale, sono ammissibili al beneficio gli interventi di manutenzione straordinaria più altri di tipo particolare (ad esempio l’eliminazione di barriere architettoniche). Tuttavia quando si eseguono interventi che comprendono demolizione di tramezzi, realizzazione di nuove mura divisorie o spostamento di servizi, rientrano nell’agevolazione anche le opere di manutenzione ordinaria (ad esempio la sostituzione di infissi e pavimenti) comprese nel piano complessivo dei lavori.

Per quali tipi di mobili è prevista la detrazione?

I mobili devono innanzitutto essere finalizzati all’arredo dell’immobile che è oggetto di ristrutturazione. Oltre ai mobili di arredamento (la circolare 29/E dell’Agenzia delle Entrate cita a titolo di esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione) sono ammissibili al beneficio i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (o A per i forni): l’etichettatura energetica è richiesta a meno che questa non sia ancora obbligatoria per una determinata tipologia di elettrodomestici.

I mobili devono essere collocati negli ambienti interessati dalle ristrutturazione?

Non necessariamente: è sufficiente che siano destinati all’unità immobiliare interessata dalla ristrutturazione.

Le due agevolazioni si possono cumulare?

Non si possono cumulare per gli stessi lavori: se viene chiesta la detrazione per le ristrutturazioni relativamente alla spesa sostenuta per un certo intervento, quella stessa spesa non potrà fruire anche della detrazione per il risparmio energetico. È invece possibile, nell’ambito di una ristrutturazione complessiva, usufruire di una detrazione per una parte delle spese e dell’altra per un’altra parte, purché naturalmente i relativi lavori siano ammissibili per le rispettive tipologie.

Cosa succede se la detrazione spettante supera l’Irpef dovuta?

Non è possibile recuperare la somma eccedente, che non può essere rimborsata in alcun modo. Ad esempio se la quota annuale della detrazione è di 1.500 euro e l’Irpef dovuta con la dichiarazione dei redditi dell’anno è invece di 1.000, i 500 residui andranno perduti.

Le procedure sono le stesse per le due tipologie di detrazione?

Ci sono alcune differenze. Per le ristrutturazioni edilizie era necessario, fino al 13 maggio 2011, inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate prima dell’inizio dei lavori. Dopo quella data l’obbligo è stato abolito: al contribuente viene ora richiesto di indicare in dichiarazione i dati catastali dell’immobile e, se i lavori sono eseguiti dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo. Per il risparmio energetico la comunicazione non è mai stata richiesta, occorre però seguire la proceduta telematica gestita dall’Enea (spesso se ne incaricano le stesse ditte che forniscono i materiali e/o eseguono i lavori), che prevede tra le altre cose la comunicazione della fine dei lavori entro 90 giorni dalla data in cui si sono conclusi. Inoltre bisogna inviare una diversa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, sempre relativamente alla detrazione per il risparmio energetico, nel solo caso in cui lavori si protraggano oltre un anno solare (ad esempio se iniziano nel 2012 e proseguono nel 2013). Vale entrambi i casi invece l’obbligo di effettuare i pagamenti con bonifico, indicando nella causale la relativa fattura.

Come vanno intestate le fatture nel caso in cui più persone fruiscano della detrazione (ad esempio due coniugi)?

Ci sono due possibilità: o intestare tutte le fatture a entrambi, oppure suddividere l’importo in più fatture diversamente intestate, e suddividere la detrazione di conseguenza (la proporzione non deve essere necessariamente 50-50). Naturalmente alle fatture devono corrispondere i pagamenti fatti con bonifico.

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