L'opzione del contributivo per le donne.

Dal 2008 fino al 2015 compreso, in base all'articolo 1 comma 9 della legge 243 2004, è in vigore un regime sperimentale per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età e 35 di contributi; accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo.

Più esattamente, chi può scegliere questo regime?

Le lavoratrici con un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 (quindi quelle che rientrano nel sistema retributivo), che non abbiano già maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007; e quelle con anzianità contributiva inferiore, (che rientrano nel sistema "misto") a condizione che non abbiano già esercitato in passato il diritto di opzione per il contributivo. L'Inps (messaggio 2700 del 12-3-2010) cita esplicitamente tra coloro che non possono accedere alla sperimentazione "le lavoratrici in mobilità lunga (articolo 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n.81 - circ, n. 116 del 2003) e le lavoratrici autorizzate ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007 (articolo 1, comma 8, legge n. 243 del 2004 - circolare n. 60 del 15 maggio 2008, parte quarta)".

Qual è il vantaggio di optare per il contributivo?

Il vantaggio consiste naturalmente nella possibilità di accedere alla pensione di anzianità con i requisiti più favorevoli in vigore prima del 2008, quindi con 57 anni di età, avendone 35 di contributi. Dunque condizioni più generose rispetto a quelle applicate fino al 2011 e ancor di più rispetto a quelle in vigore dal gennaio 2012.

E qual è invece lo svantaggio?

Essenzialmente, la pensione sarà più bassa. Per almeno due motivi. Il fatto di smettere di lavorare prima del raggiungimento dei quarant'anni comporta una riduzione dell'importo rispetto a quello potenzialmente conseguibile, indipendentemente dal modo in cui viene calcolata la pensione. Ma soprattutto, in senso più specifico, il metodo di calcolo contributivo a parità di anni lavorati è generalmente meno conveniente del retributivo perché tiene conto dell'intera carriera lavorativa e non solo degli ultimi dieci anni; inoltre il calcolo contributivo viene periodicamente aggiornato, in con conseguente riduzione dell'importo, per tenere conto dell'aumento dell'aspettativa di vita.

Non in modo preciso: dipende dalla particolare carriera lavorativa dell'interessata. Indicativamente si può ipotizzare un taglio di almeno il 15-20 per cento, ma la situazione può essere molto diversa a seconda della "storia contributiva" della lavoratrice. In casi molto particolari l'opzione per il contributivo potrebbe anche essere vantaggiosa.

Quando va fatta l'opzione?

Al momento in cui si presenta la domanda di pensionamento.

La legge parla di verifica da effettuare entro il 31 dicembre di quell'anno proprio per valutare questa possibilità. La norma non è stata modificata con la riforma contenuta nel "decreto salva-Italia".

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