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Opzione donna: come funziona l’opzione del contributivo per le donne

Scritto da Redazione il 27 giugno 2017

Opzione donna: come funziona l'opzione del contributivo per le donne

La legge di bilancio per il 2017 ha prolungato ancora la possibilità di sfruttare la cosiddetta "opzione donna", ovvero il regime sperimentale previsto dall’articolo 1 comma 9 della legge 243/2004 per le sole lavoratrici. Con l’opzione donna si può andare in pensione con i requisiti più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 di contributi, accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo. All’età prevista si sono aggiunti nel corso degli anni alcuni ulteriori mesi in seguito all’incremento dell’aspettativa di vita.

Chi può optare per il calcolo contributivo?

Le lavoratrici con un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 (quindi quelle che rientrano nel sistema retributivo), che non abbiano già maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007; e quelle con anzianità contributiva inferiore, (che rientrano nel sistema "misto") a condizione che non abbiano già esercitato in passato il diritto di opzione per il contributivo. L’Inps (messaggio 2700 del 12-3-2010) cita esplicitamente tra coloro che non possono accedere alla sperimentazione "le lavoratrici in mobilità lunga (articolo 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n.81 - circ, n. 116 del 2003) e le lavoratrici autorizzate ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007 (articolo 1, comma 8, legge n. 243 del 2004 - circolare n. 60 del 15 maggio 2008, parte quarta)".

Qual è il vantaggio per chi sceglie l’opzione donna?

Il vantaggio consiste naturalmente nella possibilità di andare in pensione vari anni prima di quanto consentirebbero le regole attuali, sfruttando i requisiti per l’anzianità in vigore prima del 2008. Il diritto si matura nel 2015 con con 57 anni e 3 mesi di età (58 e 3 mesi per le autonome) avendone 35 di contributi. I mesi aggiuntivi diventano 7 per le uscite maturate nel 2016. I 3-7 mesi in più sono previsti dalle norme sull’adeguamento all’aspettativa di vita. L’uscita effettiva avviene dopo un anno (un anno e mezzo per le autonome) perchè questo regime resta assoggettato al vecchio meccanismo delle "finestre". L’accesso alla pensione risulta comunque sensibilmente anticipato: la convenienza è aumentata con la riforma in vigore dal 2012, che ha spostato ulteriormente in avanti la possibilità di lasciare il lavoro, cancellando in particolare l’uscita per anzianità.

E qual è invece lo svantaggio?

Essenzialmente, la pensione sarà più bassa. L’importo viene determinato per intero con il metodo di calcolo contributivo, invece che il retributivo: a parità di anni lavorati il contributivo è generalmente meno conveniente del retributivo perché tiene conto dell’intera carriera lavorativa e non solo degli ultimi dieci anni; inoltre i coefficienti di trasformazione usati per determinare il trattamento pensionistico nel sistema contributivo vengono periodicamente aggiornati - con conseguente riduzione dell’importo - per tenere conto dell’aumento dell’aspettativa di vita.

È possibile quantificare questa decurtazione?

Non è possibile quantificarla in generale: dipende dalla particolare carriera lavorativa dell’interessata. Il ministero dell’Economia, valutando gli oneri per lo Stato nella legge di bilancio 2017, suppone un taglio del 18 per cento per le lavoratrici dipendenti private e del 27 per le autonome. Questa è una misura indicativa ma la situazione può variare a seconda della "storia contributiva" della lavoratrice. Inoltre va ricordato che il solo fatto di accedere alla pensione in anticipo, con meno anni di contributi, produce di per sé un importo più contenuto, al di là del metodo di calcolo.

Quando va fatta l’opzione?

Al momento in cui si presenta la domanda di pensionamento.

All’uscita con il contributivo si applica il meccanismo delle finestre?

Sì e questo vale anche dopo il 2011, nonostante l’abolizione della cosiddetta "finestra mobile" per le altre pensioni. Insomma l’uscita con il contributivo sopravvive alla riforma ma conserva anche il differimento dell’accesso effettivo alla pensione. Dunque le lavoratrici dipendenti devono attendere un anno, le autonome un anno e mezzo.

Fino a quando è possibile scegliere il contributivo?

Di fatto, per ora, le ultime uscite riguarderanno le lavoratrici dipendenti che hanno compiuto 57 anni e 7 mesi tra maggio e luglio 2016 e le autonome che nello stesso periodo sono arrivate a 58 e 7 mesi, avendo sempre completato i 35 anni di versamenti entro il 2015. La storia di questa norma è lunga e travagliata. Originariamente, la legge prevedeva che il regime sperimentale terminasse a fine 2015. Ma nel 2012 - ben prima di questa scadenza - l’Inps in una sua circolare ne aveva dato un’interpretazione restrittiva: avebbero potuto usufruire dell’opzione donna solo le lavoratrici la cui "finestra" si fosse aperta entro il 2015. Insomma l’anno finale veniva riferito non al momento della maturazione del diritto ma a quello dell’effettivo accesso alla pensione: in questo modo diventava necessario per le lavoratrici dipendenti raggiungere i requisiti entro il 30 novembre 2014 (30 dicembre nel caso di quelle pubbliche), mentre le autonome avrebbero dovuto addirittura conseguire età e anzianità entro il 31 maggio. Dopo molte discussioni, questa interpretazione è stata superata con una specifica norma della legge di Stabilità 2016: potevano optare per il contributivo le lavoratrici che hanno raggiunto i 57 (o 58) anni e 3 mesi di età e i 35 di contributi entro il 31 dicembre 2015: l’uscita effettiva sarebbe avvenuta fino ad un anno e mezzo dopo. Infine la legge di bilancio 2017 è intervenuta per includere nell’opzione anche le donne che, compiendo gli anni nell’ultimo trimestre del 2015, sarebbero rimaste escluse solo a causa dei tre mesi in più legati all’aspettativa di vita. Mesi che dal 2016 sono diventati sette.

Il regime sperimentale potrebbe essere ulteriormente prolungato?

La riforma del 2004 menziona una verifica da effettuare entro il 31 dicembre 2015, mentre nella legge di Stabilità 2016 e nella legge di bilancio 2017 si parla di "portare a conclusione la sperimentazione". Al momento non è chiaro se e quando la verifica si farà e dunque l’eventuale prolungamento del’opzione donna, con queste o altre modalità diverse, appare una decisione essenzialmente politica.