Le detrazioni Irpef 36% e 55%

Questa non è una guida alle detrazioni Irpef per le ristrutturazioni o per il risparmio energetico (note rispettivamente come 36 % e 55 %. Informazioni esaustive si possono trovare sui siti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Enea. Qui invece sono state raccolte alcune domande frequenti, a cui se ne potranno aggiungere altre in base alle eventuali segnalazioni o richieste dei lettori.
Che differenza c'è tra le detrazioni Irpef del 36% e del 55?
La prima agevolazione, introdotta per la prima volta nel 1998, riguarda in generale le ristrutturazioni edilizie. La seconda, in vigore dal 2007, è invece relativa ai lavori finalizzati al risparmio energetico.
Quale delle due è più vantaggiosa?
La detrazione del 55 per cento: risulta più "pesante" (il beneficio complessivo consiste in una detrazione dall'imposta pari al 55 % della spesa sostenuta, contro appunto il 36) e per le spese sostenute fino a tutto il 2010 può essere fruita più velocemente, in cinque quote annuali (erano tre fino al 2008). Per le spese dell'anno 2011 la ripartizione è in dieci anni: questo secondo vantaggio dunque viene meno. La detrazione per le ristrutturazioni va ripartita sempre su dieci anni, salvo che per i contribuenti più anziani: quelli che hanno compiuto 75 anni entro l'anno in cui si svolgono i lavori possono optare per cinque quote annuali, quelli che ne hanno compiuto 80 per tre quote.
Le due agevolazioni si possono cumulare?
Non si possono cumulare per gli stessi lavori: se viene chiesta la detrazione del 36 per cento per la spesa relativa ad un certo intervento, quella stessa spesa non potrà fruire del 55 per cento. È invece possibile, nell'ambito di una ristrutturazione complessiva, usufruire del 36 per cento per una parte delle spese e della detrazione per risparmio energetico per un'altra parte, purché naturalmente i relativi lavori siano ammissibili per le rispettive tipologie.
Quali sono i lavori ammissibili per il 36%? E per il risparmio energetico?
L'elenco dei lavori per i due tipi di detrazione si può trovare rispettivamente nella guida dell'Agenzia delle Entrate e sul sito dedicato dell'Enea. Relativamente al 36 per cento, in generale, sono ammissibili al beneficio gli interventi di manutenzione straordinaria più altri di tipo particolare (ad esempio l'eliminazione di barriere architettoniche). Tuttavia quando si eseguono interventi che comprendono demolizione di tramezzi, realizzazione di nuove mura divisorie o spostamento di servizi, rientrano nell'agevolazione anche le opere di manutenzione ordinaria (ad esempio la sostituzione di infissi e pavimenti) comprese nel piano complessivo dei lavori.
Le procedure sono le stesse per le due tipologie di detrazione?
Ci sono alcune differenze. Per il 36 % era necessario, fino al 13 maggio 2011, inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate prima dell'inizio dei lavori. Dopo quella data l'obbligo è stato abolito: al contribuente viene ora richiesto di indicare in dichiarazione i dati catastali dell'immobile e, se i lavori sono eseguiti dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo. Per il risparmio energetico la comunicazione non è mai stata richiesta, occorre però seguire la proceduta telematica gestita dall'Enea (spesso se ne incaricano le stesse ditte che forniscono i materiali e/o eseguono i lavori), che prevede tra le altre cose la comunicazione della fine dei lavori entro 90 giorni dalla data in cui si sono conclusi. Inoltre bisogna inviare una diversa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, relativa al 55 per cento, nel solo caso in cui lavori si protraggano oltre un anno solare (ad esempio se iniziano nel 2009 e proseguono nel 2010). Vale entrambi i casi invece l'obbligo di effettuare i pagamenti con bonifico, indicando nella causale la relativa fattura.
Ci sono adempimenti particolari riguardo alle fatture?
Fino al 13 maggio 2011 nella fattura andava indicato separatamente il costo della manodopera. L'unica eccezione era data dal caso in cui i lavori fossero eseguiti da un titolare di ditta individuale, senza dipendenti. L'obbligo è però stato soppresso dal decreto 70/11 e dunque non è più in vigore.
Come vanno intestate le fatture nel caso in cui più persone fruiscono della detrazione (ad esempio due coniugi)?
Ci sono due possibilità: o intestare tutte le fatture a entrambi, oppure suddividere l'importo in più fatture diversamente intestate, e suddividere la detrazione di conseguenza (la proporzione non deve essere necessariamente 50-50). Naturalmente alle fatture devono corrispondere i pagamenti fatti con bonifico.